European Accessibility Act: a chi si applica e cosa deve fare un e-commerce
EAA ed e-commerce in Italia: chi rientra, chi è esentato, cosa chiede il D.Lgs. 82/2022, quale standard usare, sanzioni e da dove partire. Con le fonti.
Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act si applica anche agli e-commerce. In giro si leggono molte cose imprecise: che vale per ogni sito, che basta un widget, che c’è tempo fino al 2030. Qui ho messo in fila quello che dicono davvero la direttiva, il decreto italiano e le linee guida AgID, con il link alla fonte per ogni punto.
Non è un parere legale: per inquadrare il tuo caso serve un avvocato. È il quadro tecnico da cui parte un audit di accessibilità. Le fonti sono aggiornate al 28 ottobre 2026.
In breve
- Riguarda chi vende online ai consumatori. Uno shop solo per aziende è fuori; uno shop aperto a consumatori e aziende è dentro per intero.
- Sono esentate le microimprese che forniscono servizi: meno di 10 persone occupate e fatturato oppure bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
- Non serve la “dichiarazione di accessibilità” della Legge Stanca. Servono le informazioni sull’accessibilità del servizio, nelle condizioni generali o in un documento equivalente.
- Il riferimento tecnico usato da AgID è la EN 301 549 v3.2.1, che per le pagine web corrisponde alle WCAG 2.1 livello AA.
- Vigila AgID. Le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro per violazione dei requisiti.
- Il 2030 non è una proroga generale per i siti esistenti.
Il tuo e-commerce rientra?
La direttiva definisce i servizi di commercio elettronico come quelli forniti a distanza, tramite siti e app, “su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo” (Dir. 2019/882, art. 3 punto 30). Il decreto italiano usa la stessa definizione (D.Lgs. 82/2022, art. 2 c. 1 lett. hh). Vale per la vendita di qualsiasi prodotto o servizio (considerando 43).
Tre casi frequenti:
- Shop solo B2B. Il consumatore è la persona fisica che compra per fini estranei alla propria attività professionale (art. 3 punto 22). Per questo AgID esclude i servizi rivolti esclusivamente ad aziende. Se però lo shop è aperto anche ai privati, “il servizio nella sua interezza deve essere conforme” (Linee guida AgID, §8.1).
- Sito vetrina senza vendita online. Nessuna fonte ufficiale lo dice in modo esplicito. Se dal sito non si può concludere un acquisto, manca però l’elemento “al fine di concludere un contratto di consumo”. È un’interpretazione, non una posizione di AgID. Attenzione invece alle aziende con fatturato medio sopra i 500 milioni che offrono servizi al pubblico tramite siti web o app: per loro vale comunque la Legge Stanca (L. 4/2004, art. 3 c. 1-bis).
- Prenotazioni online (hotel, eventi, servizi a pagamento). Se la prenotazione conclude un contratto a distanza con un consumatore, rientra nella definizione. Anche questa è una lettura del testo, non c’è una FAQ ufficiale dedicata. I biglietti di trasporto passeggeri hanno una categoria a parte (art. 2 par. 2 lett. c).
L’obbligo vale anche per chi ha sede fuori dall’UE e vende a consumatori europei (FAQ AgID N_82/22_03).
Le microimprese sono esentate, se sono davvero microimprese
È microimpresa chi “occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR” (art. 3 punto 23; D.Lgs. art. 2 c. 1 lett. bb). Le condizioni sono due e servono entrambe. Molti articoli le scrivono con un “o” al posto della “e”, e il risultato cambia parecchio.
L’esenzione riguarda solo chi fornisce servizi (art. 4 par. 5; D.Lgs. art. 3 c. 3), e l’impresa deve rispettare i requisiti della Raccomandazione 2003/361/CE (considerando 53). Quella raccomandazione ha regole sulle imprese associate e collegate: se fai parte di un gruppo, verifica come si contano persone e fatturato prima di considerarti esente. Le PMI in generale non sono esentate.
Cosa chiede la norma, in pratica
I requisiti sono nell’Allegato I. Quelli generali chiedono un sito e un’app “percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi”, informazioni sul funzionamento del servizio disponibili su più canali sensoriali, in formati testuali e con alternative ai contenuti non testuali. Se c’è un servizio clienti, anche quello deve dare informazioni sull’accessibilità in modo accessibile (D.Lgs. All. I, sez. III).
Per l’e-commerce ci sono tre richieste specifiche (D.Lgs. All. I, sez. IV lett. f):
- mostrare le informazioni sull’accessibilità dei prodotti e servizi venduti, quando l’operatore economico responsabile (per esempio il fabbricante) le fornisce;
- rendere accessibili identificazione, sicurezza e pagamento, quando fanno parte del servizio;
- offrire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
Tradotto nel lavoro di tutti i giorni: login, carrello e checkout sono i punti dove si concentra il rischio. Esempi tipici sono un checkout che non si completa da tastiera, un errore di pagamento segnalato solo con un bordo rosso, un CAPTCHA senza alternativa.
C’è poi una parte di processo che si dimentica facilmente (D.Lgs. art. 12). Il fornitore deve avere procedure che mantengano la conformità nel tempo. Se scopre una non conformità, deve correggerla e informare subito AgID, indicando cosa non va e cosa sta facendo. Non basta sistemare il sito una volta.
Le informazioni sull’accessibilità (non la “dichiarazione”)
Per i servizi EAA non si applica la dichiarazione di accessibilità prevista dalla Legge Stanca (D.Lgs. art. 25 c. 3). AgID lo conferma anche per le grandi aziende che prima erano tenute a presentarla (FAQ AgID N_82/22_11).
Al suo posto servono le informazioni dell’Allegato IV del decreto: una descrizione del servizio in formato accessibile, una spiegazione di come funziona e di come soddisfa i requisiti. Vanno nelle condizioni generali o in un documento equivalente, rese pubbliche in forma scritta e orale e conservate finché il servizio è attivo (D.Lgs. art. 12 c. 2 e All. IV).
AgID aggiunge un punto preciso: tra queste informazioni va dichiarato che il servizio non usa tecniche di tracciamento (cookie, fingerprinting) da cui si possa dedurre una disabilità (Linee guida AgID, §5.1). Non ho trovato un modello AgID obbligatorio, né un obbligo di inviare il documento ad AgID.
Quale standard tecnico
La presunzione di conformità scatta solo con norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ai sensi dell’EAA (art. 15). Ad oggi nessuna versione della EN 301 549 risulta citata a questo titolo: la v3.2.1 è citata per la direttiva sul settore pubblico (Decisione 2021/1339).
Nella pratica non cambia molto. AgID indica la EN 301 549 v3.2.1 come riferimento per i servizi EAA, e per le pagine web le sue clausole corrispondono alle WCAG 2.1 livello AA (Linee guida AgID, §7.1 e §8.5). Il 24 agosto 2026 è stata adottata la v4.1.1, basata sulle WCAG 2.2 e con un allegato che la collega ai requisiti EAA (ETSI EN 301 549 V4.1.1). Darà la presunzione di conformità solo se e quando sarà citata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Se stai rifacendo il sito ora, conviene progettarlo già sulle WCAG 2.2: di solito costa poco in più e ti evita un secondo giro.
Chi controlla e cosa rischi
Sui servizi vigila AgID, che esamina i reclami e può verificare la conformità anche di propria iniziativa (D.Lgs. art. 21). Un procedimento può partire da un reclamo sulla piattaforma AgID. Il Difensore civico per il digitale chiede le correzioni; se non arrivano nei tempi, partono le misure inibitorie e il procedimento sanzionatorio, con diffida e conclusione entro 90 giorni. Il procedimento si archivia se ti adegui entro la diffida (Regolamento AgID, artt. 3-9). Tra le misure possibili, se le correzioni richieste non vengono adottate, AgID può fissare un termine per oscurare il servizio o ritirare l’app dallo store; le misure si revocano quando il servizio torna conforme (D.Lgs. art. 21 c. 1).
Le sanzioni (D.Lgs. art. 24):
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Requisiti di accessibilità o obblighi del fornitore | da 5.000 a 40.000 euro |
| Mancato rispetto delle misure di AgID o mancata collaborazione | da 2.500 a 30.000 euro |
| Aziende con fatturato medio oltre 500 milioni | fino al 5% del fatturato |
Il “5% del fatturato” che si legge spesso vale quindi solo per le aziende molto grandi.
L’onere sproporzionato non è una scappatoia
Il decreto permette di non applicare un requisito se richiede una modifica sostanziale della natura del servizio o un onere sproporzionato (D.Lgs. art. 13). Ma la valutazione va fatta con i criteri dell’Allegato V del decreto (Allegato VI della direttiva), documentata, conservata per almeno 5 anni e rinnovata almeno ogni 5 anni o quando il servizio cambia. Va anche comunicata ad AgID (le microimprese sono escluse da questo obbligo). E vale solo per i requisiti davvero sproporzionati: gli altri restano (considerando 66).
Il 2030 non è una proroga per i siti
La data del 28 giugno 2030 riguarda due cose: i prodotti (hardware, terminali) già in uso per servizi analoghi, e i contratti di servizio firmati prima del 28 giugno 2025, che possono restare invariati fino alla scadenza ma non oltre cinque anni (D.Lgs. art. 25 c. 1). Per AgID, se il servizio viene modificato il regime transitorio non vale più (Linee guida AgID, §8.1). Il sito in sé deve essere conforme dal 28 giugno 2025: il regime transitorio copre solo i prodotti già in uso e i contratti con i consumatori conclusi prima di quella data, finché restano invariati.
Gli overlay non bastano
I widget che si aggiungono al sito con una riga di codice promettono la conformità. AgID è chiara: un overlay “non garantisce automaticamente la conformità” (FAQ AgID N_82/22_12). Il widget non cambia il codice del checkout, le etichette dei campi o l’ordine di navigazione, che sono le cose che contano.
Da dove partire
Se gestisci un e-commerce rivolto ai consumatori e non sei una microimpresa, l’ordine che consiglio è questo:
- Fai l’elenco dei flussi: ricerca, scheda prodotto, carrello, registrazione e login, checkout, pagamento, area cliente, assistenza.
- Fai verificare quei flussi con tastiera, screen reader e strumenti automatici, contro le WCAG 2.1 AA. Gli strumenti automatici da soli trovano solo una parte dei problemi.
- Correggi partendo da login, checkout e pagamento, dove la norma è più esplicita e dove un problema blocca l’acquisto.
- Scrivi le informazioni sull’accessibilità, mettile nelle condizioni generali o in una pagina collegata e prevedi come fornirle anche a voce, per esempio tramite il servizio clienti.
- Inserisci la verifica nel processo di rilascio, così le nuove funzioni non riaprono i problemi già chiusi.
Per una verifica tecnica del tuo shop c’è l’audit di accessibilità.